Statuto

STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato Yes We Down – ODV


Art. 1 – Denominazione

È costituita una Organizzazione di Volontariato denominata Yes We Down – ODV (nel seguito denominata Associazione).

L’Associazione si ispira ed applica i principi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel seguito CTS) e del Codice civile.

Art. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede in Comune di Fossano (CN), via Gino De Marchi n. 3. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito della provincia di Cuneo non comporta modifiche allo Statuto, e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria. L’Associazione non ha una durata predeterminata; può essere sciolta con votazione dell’Assemblea degli associati di cui all’art 7.

Art. 3 – Scopo ed attività istituzionali  

3.1 Attività istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di giovani e adulti con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associato; contribuisce all’inserimento, inclusione e integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita; contribuisce inoltre ad una corretta informazione e formazione sulla sindrome di Down. Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni (lett. a dell’art. 5 del CTS);

– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c dell’art. 5 del CTS);

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d dell’art. 5 del CTS);

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i dell’art. 5 del CTS);

– alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q dell’art. 5 del CTS);

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett.u dell’art. 5 del CTS).

Ai fini di cui sopra l’Associazione si propone pertanto di:

a – Promuovere a favore di persone con sindrome di Down percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con altre realtà o esperienze;

b – Collaborare con le associazioni locali per la promozione ed eventualmente l’organizzazione di servizi adeguati, per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell’età adulta e anziana assumendone, se necessario, la gestione diretta;

c – Organizzare attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo di giovani e adulti con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione con il mondo imprenditoriale e produttivo per la predisposizione di corsi di formazione professionale e di percorsi di inserimento nel mondo del lavoro; d – Favorire l’accoglienza e l’integrazione di persone con sindrome di Down nelle scuole collaborando con le istituzioni scolastiche locali, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo; e – Curare le relazioni con le altre associazioni rappresentative degli interessi delle persone con sindrome di Down;

f – Favorire la collaborazione con associazioni che operano senza fini di lucro per progetti e attività a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie;

g – Collaborare con la rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati alle problematiche della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali;

h – Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down e i loro familiari;

i – Offrire agli organi legislativi e di governo degli Enti Locali, una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esercitando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

l – Operare affinché la dignità della persona con sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell’ordinamento nazionale e locale dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità;

m – Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

3.2.  Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l’Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all’attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri, anche quantitativi, stabiliti dal DM 19/05/2021 n. 107 previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

3.3.  ​Modalità di esercizio

L’Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi.

Per la realizzazione di tali attività l’Associazione si avvale prevalentemente del supporto volontario dei propri associati o di terzi volontari. Qualora l’Associazione necessiti di avvalersi di prestazioni lavorative, tali prestazioni saranno comunque soggette ai vincoli previsti all’art. 33 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 – Associati

4.1 . Numero degli associati

L’Associazione deve essere formata da almeno sette persone fisiche che ne condividano i fini. Non è previsto un numero massimo di associati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quota associativa da versare al momento dell’adesione e ad ogni rinnovo annuale.

4.2.  Ammissione

L’ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda dell’interessato.

Ispirandosi alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel valutare le richieste di ammissione a socio il Consiglio Direttivo assicura l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione in base a sesso, razza, origine etnica o sociale, lingua, appartenenza religiosa, convinzioni personali, opinioni politiche, patrimonio, orientamento sessuale, appartenenza di genere. L’Associazione non vincola i suoi membri ad appartenenze religiose, dogmi o dottrine specifiche.

Con la presentazione della richiesta scritta di ammissione, l’associato esplicitamente accetta lo Statuto dell’ Associazione, ed in particolare l’impegno a sostenere l’Associazione nel conseguimento dei suoi scopi, ad osservarne i regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo curerà l’iscrizione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L’eventuale respingimento di un’istanza di ammissione va motivato in forma scritta e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul respingimento si pronunci l’Assemblea degli associati alla prima sessione utile.

4.3.  ​Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato. La qualifica di associato viene meno per:

– recesso di iniziativa dell’associato con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata/pec o altra modalità che assicuri l’avvenuta ricezione;

– morosità, per mancato pagamento della quota annuale entro l’anno in corso. L’associato che non versi la quota associativa entro l’anno solare in corso viene considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda;

– esclusione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari o per comportamenti contrastanti con lo statuto o le finalità dell’Associazione. In questo caso, le contestazioni saranno comunicate all’interessato per iscritto, consentendo la replica; l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di esclusione l’interessato ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, alla prima Assemblea utile. Fino alla data dello svolgimento dell’Assemblea il ricorso si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo l’associato non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione già versate. La perdita della qualifica di associato, a qualunque titolo, comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica o incarico all’interno dell’Associazione.

4.4.  ​Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

In particolare, i soci hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’Associazione;

– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del CTS;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– votare in Assemblea, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Gli associati sono tenuti:

– all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative;

– a contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il versamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo, entro il 31 marzo dell’anno in corso;

– ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

– a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5 – Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale dell’opera di volontari propri associati o di terzi volontari. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari (art. 17, comma 1, CTS).

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.

L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) Assemblea degli Associati;

b) Consiglio Direttivo

c) Presidente;

d) Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge

e) Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 – Assemblea degli associati

7.1. Competenze

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci. Essa

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsti, l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;

– approva il bilancio;

– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

– discute ed approva il regolamento dei lavori assembleari ed il regolamento elettorale;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

7.2.  Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea è convocata con almeno 15 giorni solari di anticipo mediante avviso, anche telematico, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da discutere.

Le assemblee cui partecipino tutti i soci sono ugualmente valide anche in presenza di difetti formali della convocazione.

7.3.  ​Diritto Di Voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati che risultano iscritti da almeno un mese nel Libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

7.4.  ​Svolgimento delle assemblee

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero in assenza di entrambi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o dall’associato indicato dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione di persone non associate in qualità di esperti al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

7.5.  ​Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, variabile da 3 (tre) a 9 (nove), determinato dall’Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso di mancanza di nuovi candidati, l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’art 2382 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione;

– esclusività dell’incarico, requisito che comporta la rinuncia ad eventuali altri incarichi contemporanei in associazioni con finalità simili;

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità, incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano, per qualsiasi motivo, a cessare uno o più consiglieri, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti, oppure in mancanza attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

8.1.  ​Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

-assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il bilancio o rendiconto di esercizio;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare la quota associativa annuale ed eventuali quote di ingresso;sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– costituire comitati tecnici per la definizione e la gestione di problematiche specifiche, nominando il coordinatore e definendo gli obiettivi e gli ambiti di azione;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

8.2.  Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso anche a mezzo e-mail oppure tramite canale social concordato contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno da discutere.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

8.4.  ​Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale, Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da non recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 9 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all’interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

– cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;

– cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;

– sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

– apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

– svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’Associazione;

– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

– può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo, può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10 – Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art. 12 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

A) Funzioni

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra- triennale.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente ii Consiglio Direttivo.

Art 13 – Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale indicata nell’atto costitutivo, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazioni e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) qualunque altra forma di entrata purché compatibile con le finalità dell’Associazione e le disposizioni previste dal CTS.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di tutti gli eventuali cespiti, ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominati, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso, cessazione del rapporto associativo o scioglimento dell’Associazione.

Art. 15 – Bilancio

L’esercizio finanziario associativo è annuale, ha inizio l’ 1 (uno) gennaio e si chiude il 3l (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone un bilancio redatto nei termini di legge, e lo sottopone all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro il mese di aprile di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito per le finalità istituzionali. È vietato distribuire fondi a qualsiasi titolo, a fondatori, associati, volontari, dipendenti, collaboratori, amministratori, anche nel caso di recesso individuale o scioglimento dell’Associazione.

Art. 16 – Devoluzione

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 del CTS.

Art 17 – Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nello Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (CTS), e della restante normativa in materia.

Mondovì, 21 gennaio 2024

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario

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Il Presidente

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